Art. 9 — Competizioni sportive su strada
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare la autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Per le gare di velocita' l'autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali assistito da un rappresentante dell'Autoimobile Club d'Italia, se si tratti di gara automobilistica, o della Federazione motociclistica italiana, se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda, da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gare di velocita' con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola il divieto di transito e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art9 · fonte del testo
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