Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1988

Altra decisione · depositata il 10/03/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 23 luglio 1986, depositato in Cancelleria il 25 luglio

successivo ed iscritta al n. 35 del Registro ricorsi 1986, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del

Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n.

7809/IV del 18 giugno 1986, recante "Autorizzazione a tenere la gara

automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola del

giorno 22 giugno;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano propone conflitto di

attribuzione contro lo Stato per lesione della sfera di competenza

definita dagli artt. 9 n. 6 e 16, primo comma del D.P.R. 31 agosto

1972 n. 670 (Statuto della Regione Trentino-Alto Adige) e dalle

relative norme di attuazione, approvate con D.P.R. 1° novembre 1973

n. 686, chiedendo l'annullamento dell'atto emanato dal Commissario

del Governo per la provincia di Bolzano in data 16 giugno 1986, n.

7809/IV, concernente l'autorizzazione allo svolgimento della gara

automobilistica di velocità in salita Appiano-Passo Mendola.

Detta corsa, che ha avuto luogo il 22 giugno 1986, è stata

autorizzata anche con provvedimento del Presidente della Giunta

Provinciale di Bolzano, il quale contesta la legittimità della

parallela autorizzazione concessa dal Commissario del Governo,

sostenendo di essere l'unico titolare del potere in questione. E ciò

sulla base del combinato disposto dei citati artt. 9 n. 6 e 16 del

D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che attribuiscono alle Provincie auto

nome una competenza legislativa secondaria ed una conseguente

competenza amministrativa in materia di "spettacoli pubblici per

quanto attiene alla pubblica sicurezza", e che hanno ricevuto

attuazione nel D.P.R. 1° novembre 1973 n. 686 (art. 1, primo comma)

col trasferimento alle Provincie delle attribuzioni spettanti in

materia agli organi centrali e periferici dello Stato. Tali

attribuzioni, ex art. 5 dello stesso D.P.R., sono attualmente

esercitate dal Presidente della Giunta provinciale sino a quando non

sarà diversamente disposto con legge provinciale.

Ad avviso della Provincia ricorrente in detta materia andrebbe

ricompreso non solo il potere di licenza attribuito al Questore in

ordine agli spettacoli pubblici dall'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931

n. 773 (T.U. L.P.S.), ma anche il potere di autorizzazione delle gare

automobilistiche di velocità che l'art. 9 del D.P.R. 15 giugno 1959

n. 393 (codice della strada) - cui il citato art. 68 rinvia -

attribuisce al Prefetto, poiché quest'ultimo potere atterrebbe, non

meno del primo, alla tutela della sicurezza pubblica in ordine al

particolare tipo di spettacolo pubblico rappresentato dalle gare

automobilistiche. Tale tutela non sarebbe in nulla distinguibile,

secondo la ricorrente, da quella dell'"ordine pubblico", cui il

Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano si è appellato

per giustificare il permanere in capo allo Stato ( ex art. 87 n. 3

dello Statuto T.-A.A.) della competenza relativa all'autorizzazione

delle gare automobilistiche.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che il ricorso sia respinto.

Il resistente sostiene che l'autorizzazione prevista dall'art. 9

del codice della strada è diretta non alla tutela della sicurezza

pubblica, ma della circolazione stradale e del traffico, materia che,

presupponendo una disciplina unitaria in tutto il territorio

nazionale, non è stata trasferita ad alcuna Regione o Provincia

autonoma. L'autorizzazione dovrebbe, quindi, essere rilasciata dal

Prefetto (nella Provincia di Bolzano, dal Commissario del Governo)

non nella veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza,

bensì di rappresentante del potere esecutivo nella Provincia, a

norma dell'art. 19 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Considerato in diritto

1. - L'oggetto del potere in contestazione va correttamente

inquadrato nella materia degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tale materia l'art. 68 del d.P.R. 18 giugno 1931 n. 773,

mentre attribuisce, in generale, al Questore un potere autorizzatorio

(primo comma), si limita a rinviare, per le gare di velocità di

autoveicoli e per le gare aeronautiche, alla disciplina espressa

dalle leggi speciali (secondo comma).

La normazione speciale per le gare automobilistiche risulta

attualmente formulata nell'art. 9 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393

(codice della strada) dove si stabilisce, al secondo comma, che "per

le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade

ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti

delle Provincie nel cui territorio le gare medesime debbono avere

luogo".

Il coordinamento tra le due norme induce a ritenere che per il

particolare tipo di spettacolo rappresentato dalle gare

automobilistiche condotte su strada ordinaria la competenza riferita

dalla norma speciale al Prefetto non viene ad aggiungersi, bensì a

sostituire la competenza generale attribuita al Questore,

esprimendosi attraverso un potere che investe direttamente la polizia

dello spettacolo e che consegue al fatto che la strada, dove si

svolge la gara, viene temporaneamente sottratta alla sua destinazione

ordinaria.

2. - Il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo

Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670)

attribuisce alla competenza legislativa concorrente delle Provincie

di Trento e di Bolzano - e conseguentemente anche alla loro

competenza amministrativa - la materia degli "spettacoli pubblici per

quanto attiene alla pubblica sicurezza" (art. 9 n. 6 e art. 16). A

loro volta le norme di attuazione dello statuto in tema di esercizi

pubblici e spettacoli pubblici, contenute nel d.P.R. 1° novembre 1973

n. 686, trasferiscono alle Provincie autonome di Trento e Bolzano

l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti agli organi centrali e

periferici dello Stato nella materia degli spettacoli pubblici (art.

1), stabilendo altresì che, sino a quando non sarà diversamente

disposto con legge provinciale, tali poteri vengono esercitati dai

Presidenti delle Giunte provinciali (art. 5).

Ai sensi di tale disciplina risulta, dunque, evidente che anche il

potere autorizzatorio assegnato al Prefetto dall'art. 9, secondo

comma, d.P.R. n. 393 del 1959, in quanto potere attinente ad una gara

riconducibile alle forme dello spettacolo, spetta, nella Provincia di

Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale.

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi fondato.

Né contro tale conclusione potrebbe valere il richiamo, formulato

dal Commissario del Governo (ma non ripreso dall'Avvocatura dello

Stato) alla necessità di una doppia autorizzazione, imputabile

rispettivamente al Questore ed al Prefetto, dal momento che

l'autorizzazione, nella specie, si presenta unitaria, e nessuna

ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela

della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e

una tutela dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata

allo Stato). Parimenti non può risultare fondata la tesi, avanzata

dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il potere di cui è causa

soltanto alla materia della circolazione stradale (riservata allo

Stato), dal momento che l'uso eccezionale e limitato della strada ai

fini dello svolgimento della gara rende, nella specie, prevalente la

disciplina relativa agli spettacoli pubblici su quella della

circolazione stradale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza al

rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 per le gare automobilistiche di velocità da svolgersi

su strade ordinarie;

Annulla, di conseguenza, il provvedimento del Commissario del

Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV in data 16 giugno

1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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