Art. 7 — Occupazione di suolo stradale

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L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 giugno 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art7 · fonte del testo

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