Art. 64 — Foglio di via

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1975 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dalla autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile. Il foglio di via ha la validita' massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza. Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.9a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486

9a

Il D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486, ha disposto (con l'art.1) che " La validita' del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, puo' essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni"

Testo in vigore dal 13 ottobre 1975 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1968 al 13 ottobre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486

    Il D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 10 ottobre 1975, n. 486, ha disposto (con l'art.1) che " La validita' del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, puo' essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art64 · fonte del testo

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