Art. 6 — Tregge e slitte

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art6 · fonte del testo

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