Art. 52 — Dati di identificazione

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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio. I veicoli di tipo omologato in conformita' dell'articolo 53 debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato. Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'Ispettorato stesso. Chiunque contraffa', altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio e' punito con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

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