La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attivita':

  • a)raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
  • b)raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
  • c)raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;
  • d)raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Testo vigente dal 13 luglio 2009

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85~art7 · fonte del testo

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