Art. 45 — Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresi' essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare la illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; I rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art45 · fonte del testo
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