Art. 36 — Dispositivi a segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art36 · fonte del testo
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