Art. 35 — Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art35 · fonte del testo

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