Art. 32 — Sagoma limite

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[1]((Sagoma limite

[2]Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o piu' assi. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non puo' eccedere per il veicolo isolato, a due o piu' assi, metri 8. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di lunghezza stabiliti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila)).

Testo in vigore dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 marzo 1982

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982. 37 parole tolte, 114 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Sagoma limite

Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere tolto: inaggiunto: , quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri tolto: quattro aggiunto: 4 di altezza dal piano stradaletolto: . Peraggiunto: ; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani … raggiunga metri 4,30. La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere tolto: 6 aggiunto: 7,5 metri per i veicoli isolati tolto: ad aggiunto: a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a tolto: 2 aggiunto: due o piu' assi. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri tolto: 6,50 per semirimorchi aggiunto: 12,50. La carrozzeria della caravan non deve eccedere in lunghezza se ad un assetolto: , metri 12,50 per semirimorchi a 2 aggiunto: metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle auto-caravan non puo' eccedere per il veicolo isolato, a due o piu' assiaggiunto: , metri 8. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli tolto: autotreni non devono superare aggiunto: autosnodati e filosnodati adibiti a trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18tolto: ,00. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine tolto: operatrici, le macchine agricole, i cartelli e i aggiunto: agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente … superare 25 centimetri. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma aggiunto: o di lunghezza stabiliti dal presente articolo e' punito con tolto: l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art32 · fonte del testo

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