Art. 25 — Motoveicoli

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[1](((Motoveicoli).

[2]1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

  • a)motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;
  • b)motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
  • c)motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;
  • d)motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'articolo 26;
  • e)quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri/ora. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 2.500 chilogrammi)).

Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 26 aprile 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 10 marzo 1987. 13 parole tolte, 82 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: (Motoveicoli).

aggiunto: 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 tolto: cmc con due o tre ruote, aggiunto: centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzettetolto: :aggiunto: ; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarritolto: :aggiunto: ; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) motoveicoli aggiunto: a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

d) motoveicoli aggiunto: a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) tolto: dell'art. 26 aggiunto: dell'articolo 26;

aggiunto: e) quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocita' massima fino a 80 chilometri/ora. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. tolto: Il peso complessivo aggiunto: 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere tolto: 25 quintali aggiunto: 2.500 chilogrammi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art25 · fonte del testo

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