Art. 135 — Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma, precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con se'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art135 · fonte del testo
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