Art. 134 — Pedoni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare. E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma. E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. E' vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art134 · fonte del testo
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