Art. 13 — Segnali stradali

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I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade:

  • a)sono obbligati a porne fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale "passaggio a livello" deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimita' dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari;
  • b)nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari;
  • c)sono obbligati a porre i segnali di prescrizione: L'obbligo di porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali e' prescritta la fermata;
  • d)curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe con precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale "arrestarsi al crocevia". Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il relativo segnale;
  • e)autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le austrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art13 · fonte del testo

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