Art. 17 — Segnali luminosi di circolazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato:
tolto: a) la luce rossa vieta il passaggio;
tolto: b) la luce verde consente il passaggio;.
tolto: c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino cosi' prossimi, al momento della accensione, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso;
tolto: d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocita'. Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia. La luce rossa puo' inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde puo' essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams. Speciali segnali luminosi possono essere riservati a pedoni. I limiti dei salvagente, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili. I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa: rossa quella di destra e bianca quella di sinistra. Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art17 · fonte del testo
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