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Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta e' vietata:

  • a)in corrispondenza o in prossimita' dei crocevia, delle curve, dei dossi delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
  • b)sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
  • c)quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;
  • d)in prossimita' o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista.
  • e)((sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;
  • f)sui merciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • g)sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
  • h)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:
  • i)nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici)). ((In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato)). Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta e' vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo e' restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. ((Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta e' effettuata in corrispodenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila)).

Testo in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1989

Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 giugno 1989. 19 parole tolte, 243 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

aggiunto: f) sui merciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

aggiunto: g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

aggiunto: h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli:

aggiunto: i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate … previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del aggiunto: quinto comma del presente articolo e' punito con tolto: l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila aggiunto: la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta e' effettuata in tolto: corrispondenza dei aggiunto: corrispodenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie tolto: la pena e' dell'ammenda da lire diecimila e lire quarantamilaaggiunto: , la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art115 · fonte del testo

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