Art. 109 — Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione del veicoli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art109 · fonte del testo
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