Art. 13 — (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007. Leggi il testo vigente →

I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Testo in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art13 · fonte del testo

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