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Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

Testo in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art11 · fonte del testo

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