Art. 1 — (L) Ingresso nel territorio dello Stato
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art1 · fonte del testo
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