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fortuita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48) 1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. 3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente. 4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art87 · fonte del testo

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