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temporanea dei beni ed altri adempimenti (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8) 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
