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a carico del proprietario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 17) 1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario. 2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
