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del contributo (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
