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(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i) 1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
