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di impatto ambientale (Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20) 1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima. 2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa e' destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrita' degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione del lavori.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
