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(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) 1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
