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delle facciate dei fabbricati (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. La Regione puo' ordinare che nelle localita' contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. 2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
