Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: o sospensione dei lavori (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4) 1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facolta' di:

tolto: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

tolto: b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144. 3. Il provvedimento cautelare nonche' gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art153 · fonte del testo

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