Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 294/2003

    Questione infondata
    4 agosto 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in quanto – in contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge di delegazione 8 ottobre 1997, n. 352 – non prevederebbero la tutela penale relativamente ai vincoli paesaggistici anteriormente imposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939. La questione è, infatti, basata su di un erroneo presupposto interpretativo: il rimettente trascura completamente il disposto dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999, secondo il quale, espressamente, "gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 – al pari delle "notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776"– sono "validi a tutti gli effetti" di cui al titolo II del testo unico, nel quale sono comprese entrambe le norme sottoposte a scrutinio.

    Art. 76 cost. · Art. 163 Testo unico beni culturali e ambientali · Art. 151 Testo unico beni culturali e ambientali · Art. 1 Disposizioni sui beni culturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 257 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: dello stato dei luoghi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. 4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione. 5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla Regione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art151 · fonte del testo

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