Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 478/2002

    Questione infondata
    26 novembre 2002

    Premesso che alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provinciale) spetta graduare le forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di elaborazione dei piani paesistici regionali, a condizione tuttavia - anche nell'àmbito di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Siciliana - che non si estromettano né si escludano sostanzialmente tali enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio, non può ritenersi che l'impianto del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 determini una illegittima compressione delle potestà comunali, dal momento che esso consente - al contrario di quanto sostenuto dal giudice rimettente - idonee modalità partecipative degli enti locali sia nella fase tecnica di redazione sia in quella di approvazione del Piano territoriale paesistico (nella specie, delle Isole Eolie). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione. - Sulla discrezionalità legislativa in ordine ai poteri urbanistici dei Comuni, sentenze richiamate n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 61/1994. - Sulla tutela dell'ambiente e del territorio come valore costituzionale protetto dall'art. 9 Cost., sentenze citate n. 378/2000 e n. 85/1998. - Sul bilanciamento tra l'interesse alla partecipazione degli enti comunali nel procedimento di approvazione di piani regionali urbanistici e l'interesse alla tutela ambientale e culturale, sentenze citate n. 83/1997 e n. 357/1988.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 149 Testo unico beni culturali e ambientali · Art. 1 Disposizioni sui beni culturali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: territoriali paesistici (Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis) 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. 2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144. 3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art149 · fonte del testo

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