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degli elenchi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a) 1. Il Ministero ha facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente. 2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, e' inviata dal Ministero ai comuni interessati affinche' provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresi' depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresi' alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6. 3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero. 4. L'integrazione dell'elenco e' approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art144 · fonte del testo

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