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soggetti a tutela (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1) 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
- a)le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
- b)le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c)i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- a)le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
