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ambientali 1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:
- a)i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
- b)i beni e le aree indicati all'articolo 146.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
