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ai beni culturali ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art132 · fonte del testo

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