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1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo. 2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo. 3. In questo Titolo si intende per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma 1.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
