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da parte delle scuole (Legge 8 ottobre 1997, n. 352. art. 7 e 8) 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalita' per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici. 2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art111 · fonte del testo

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