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con funzioni e competenze di regioni ed enti locali 1. Restano ferme:
- a)le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
- b)le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
- c)le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
