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agli archivi privati (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b) 1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. 2. Le modalita' di consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
