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agli archivi storici degli Enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6) 1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici. 2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, e' disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
