Art. 12 — Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa e' un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 89 parole tolte, 115 parole aggiunte.

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianatotolto: , se chi esercita tolto: la impresa e' italiano o straniero aggiunto: l'impresa e' un cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italiatolto: , ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se stranieroaggiunto: . Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italiatolto: . Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda puo' essere richiesto un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies", attestante che l'impresa e' " in- corporated" o "registered", ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresaaggiunto: , puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 attestano, sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui tolto: e' stabilito, indicandone la ragione commerciale e la sede aggiunto: sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari