Art. 1 — Ambito di applicazione

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Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita' di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

  • a)le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
  • b)gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 215 parole tolte, 316 parole aggiunte in 4 capoversi.

Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stimatolto: , con esclusione dell'IVA aggiunto: al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore tolto: a 200.000 aggiunto: al controvalore in unita' di conto europeetolto: . Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato 2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a aggiunto: (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 tolto: unita' di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi aggiunto: DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, tolto: nel settore della aggiunto: per il solo settore difesa, per tolto: quelli aggiunto: quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2aggiunto: ; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato, tolto: comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione aggiunto: con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Statotolto: , per le sole forniture di sali e tabacchitolto: ;

tolto: b) le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidettiaggiunto: , le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

tolto: c) tutti gliaggiunto: b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici tolto: e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4 aggiunto: o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome … del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86tolto: .aggiunto: , nonche' dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli tolto: dal 2 al 21 aggiunto: da 2 a 21-quater del presente testo unico. tolto: Nel caso aggiunto: Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attivita' di servizio pubblicotolto: , nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto tolto: ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunita' europee. >6.aggiunto: , per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio. Il controvalore in tolto: moneta nazionale dell'unita' di conto europea, aggiunto: ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee tolto: nei primi giorni di novembre, ha effetto tolto: per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicatoaggiunto: , di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesorotolto: . 7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsiaggiunto: , del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica italiana aggiunto: delle Comunita' europee.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art1 · fonte del testo

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