Art. 1 — Ambito di applicazione

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Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unita' di conto europee. Nel settore della difesa tale limite opera per i prodotti non menzionati nell'allegato 2. Il limite di cui al comma 1 e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

  • a)le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sole forniture di sali e tabacchi;
  • b)le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;
  • c)tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3, ivi comprese le regioni e le province autonome di cui al comma 4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 al 21 del presente testo unico. Nel caso di concessione di un'attivita' di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario e' comunque tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attivita', il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri delle Comunita' europee. >6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro. 7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunita' europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art1 · fonte del testo

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