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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Rinnovo del concordato (articolo 14 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 93 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalita' di cui all'articolo 92, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente puo' aderire nei termini di cui all'articolo 92, comma 3.
Testo in vigore dal 6 agosto 2026 al 12 agosto 2026
