Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Determinazione dell'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)
[2]1. L'accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e' determinato in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare corrispondente alla situazione giuridica dei singoli dipendenti alla stessa data in conformita' delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
