Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Contenuto del prospetto delle attivita' e delle passivita' nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689)

[2]1. Nel prospetto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003 n. 126 devono essere indicati:

  • a)per gli enti e le societa' di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attivita' e tutte le passivita';
  • b)per le persone fisiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), e per gli enti di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attivita' e le passivita' relative alle imprese o attivita' commerciali esercitate;
  • c)per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui allo stesso articolo 19, comma 2, lettere a) e b), i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e i relativi ammortamenti pregressi;
  • d)per le persone fisiche non residenti e per le societa' e gli enti di ogni tipo, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, le attivita' e le passivita' relative alle stabili organizzazioni.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art30 · fonte del testo

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