Art. 252-bis — Accertamento per antieconomicità
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. ((Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la difformita' tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato puo' costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformita', siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformita' in questione risulti manifesta e rilevante.))
Testo vigente dal 12 agosto 2026
