Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Rendicontazione Paese per Paese (articolo 1, commi 145, primo e secondo periodo, e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

[2]1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attivita' economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. 2. Agli obblighi di cui al comma 1, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa' controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art200 · fonte del testo

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