Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Decisione delle Autorita' competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie (articolo 18 decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49)

[2]1. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. 2. L'Agenzia delle entrate e le altre Autorita' competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere. 3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria, e' stata oggetto di una definizione, anche agevolata, cosi' come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute. 4. La decisione adottata non costituisce un precedente. 5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato o una decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi degli articoli 99 e 100 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l'Agenzia delle entrate informa le Autorita' competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie. 6. L'Agenzia delle entrate notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione e' stata adottata. 7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine di cui al comma 6 il soggetto interessato puo' presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria competente, secondo la procedura di cui all'articolo 128 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art134 · fonte del testo

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